La Commissione Europea ha reso note le norme dettagliate per definire ufficialmente il concetto di idrogeno rinnovabile nell’UE, adottando i due atti previsti dalla direttiva sull’energia da fonti rinnovabili.
Parte di un ampio quadro normativo europeo, i due atti comprendono gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, le norme per gli aiuti di Stato e gli obiettivi legislativi per l’impiego dell’idrogeno nell’industria e nei trasporti. In base a questi atti, tutti i carburanti rinnovabili di origine non biologica dovranno essere prodotti a partire da energia verde.
Forniranno inoltre agli investitori certezza normativa ora che l’Europa è impegnata nel raggiungere una produzione interna di idrogeno verde pari a 10 milioni di tonnellate (e altrettanto di importazione).
Di seguito riportiamo per intero la descrizione dei due atti:
Il primo atto delegato definisce a quali condizioni l’idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati RFNBO. La legge chiarisce il principio di “addizionalità” per l’idrogeno stabilito nella direttiva sulle energie rinnovabili dell’UE. Gli elettrolizzatori per produrre idrogeno dovranno essere collegati alla nuova produzione di elettricità rinnovabile. Questo principio mira a garantire che la generazione di idrogeno rinnovabile incentivi un aumento del volume di energia rinnovabile disponibile per la rete rispetto a quanto già esistente. In questo modo, la produzione di idrogeno sosterrà la decarbonizzazione e integrerà gli sforzi di elettrificazione, evitando al contempo la pressione sulla produzione di energia.
Mentre la domanda iniziale di elettricità per la produzione di idrogeno sarà trascurabile, aumenterà verso il 2030 con il lancio di massa di elettrolizzatori su larga scala. La Commissione stima che siano necessari circa 500 TWh di energia elettrica rinnovabile per soddisfare l’ambizione per il 2030 in REPowerEU di produrre 10 milioni di tonnellate di RFNBO. L’obiettivo di 10 Mt nel 2030 corrisponde al 14% del consumo totale di elettricità dell’UE. Questa ambizione si riflette nella proposta della Commissione di aumentare al 2030% l’obiettivo per il 45 per le energie rinnovabili.
L’atto delegato stabilisce diversi modi in cui i produttori possono dimostrare che l’energia elettrica rinnovabile utilizzata per la produzione di idrogeno è conforme alle norme sull’addizionalità. Introduce inoltre criteri volti a garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto solo quando e dove è disponibile sufficiente energia rinnovabile (nota come correlazione temporale e geografica).
Per tenere conto degli impegni di investimento esistenti e consentire al settore di adeguarsi al nuovo quadro, le norme saranno introdotte gradualmente e concepite per diventare più rigorose nel tempo. Nello specifico, le norme prevedono una fase di transizione dei requisiti di “addizionalità” per i progetti a idrogeno che entreranno in funzione prima del 1° gennaio 2028. Questo periodo di transizione corrisponde al periodo in cui gli elettrolizzatori saranno scalati e immessi sul mercato. Inoltre, i produttori di idrogeno saranno in grado di abbinare la loro produzione di idrogeno con le loro energie rinnovabili contrattuali su base mensile fino al 1 ° gennaio 2030. Tuttavia, gli Stati membri avranno la possibilità di introdurre norme più rigorose sulla correlazione temporale a partire dal 1º luglio 2027.
I requisiti per la produzione di idrogeno rinnovabile si applicheranno sia ai produttori nazionali che ai produttori di paesi terzi che desiderano esportare idrogeno rinnovabile nell’UE per essere conteggiati ai fini degli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili. Un sistema di certificazione basato su sistemi volontari garantirà che i produttori, sia nell’UE che nei paesi terzi, possano dimostrare in modo semplice e agevole la loro conformità al quadro dell’UE e commerciare idrogeno rinnovabile all’interno del mercato unico.
Il secondo atto delegato fornisce una metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita delle RFNBO. La metodologia tiene conto delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita dei combustibili, comprese le emissioni a monte, le emissioni associate al prelievo di elettricità dalla rete, dalla lavorazione e quelle associate al trasporto di questi combustibili al consumatore finale. La metodologia chiarisce anche come calcolare le emissioni di gas serra dell’idrogeno rinnovabile o dei suoi derivati nel caso in cui sia coprodotto in un impianto che produce combustibili a base fossile.
A seguito dell’adozione odierna, gli atti saranno ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che dispongono di 2 mesi per esaminarli e accettare o respingere le proposte. Su loro richiesta, il periodo di controllo può essere prorogato di 2 mesi. Il Parlamento o il Consiglio non hanno la possibilità di modificare le proposte.
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